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Accordo Stato-Regioni sulla formazione, 17 aprile 2025.

L’accordo del 17 aprile 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 è stato pubblicato l’accordo Stato-Regioni approvato il 17 aprile, dedicato ai percorsi formativi per garantire una adeguata formazione in materia di sicurezza del lavoro.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 17 aprile 2025

Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione
della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia
di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81
del 2008. (Rep. atti n. 59/CSR). (25A03080)

(Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 17 aprile 2025:
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e, in
particolare, l’art. 32, il quale detta disposizioni relative
all’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei
responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione;
Visto altresì l’art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81
del 2008, il quale prevede che la durata, i contenuti minimi e le
modalità della formazione di cui al comma 1 del medesimo art. 37
sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali;
Vista la nota prot. MLPS n. 9590 del 17 ottobre 2024, acquisita,
in pari data, al prot. DAR n. 16471, con la quale l’Ufficio
legislativo ha trasmesso lo schema di accordo in oggetto ai fini dell’esame in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla
individuazione della durata e dei contenuti minimi dei seguenti
percorsi formativi:
datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ai sensi
dell’art. 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione,
ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del
servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 34 del
decreto legislativo n. 81 del 2008;
coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei
lavori, ai sensi dell’art. 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano
in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto
previsto dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14
settembre 2011, n. 177;
operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta
una specifica abilitazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, del
decreto legislativo n. 81 del 2008;
Vista la nota prot. DAR n. 16508 del 18 ottobre 2024, con la
quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
di questa Conferenza ha trasmesso la predetta documentazione alle
regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle
amministrazioni statali interessate, con la contestuale convocazione
di una riunione tecnica per il giorno 25 ottobre 2024;
Considerato che, nel corso del predetto incontro tecnico del 25
ottobre 2024, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla conclusione
dell’accordo, con la richiesta della Provincia autonoma di Bolzano di
inserire la clausola di salvaguardia per le medesime province
autonome;
Considerato che il punto, iscritto all’ordine del giorno della
seduta del 7 novembre 2024 di questa Conferenza, è stato rinviato,
su richiesta delle regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Vista la nota prot. DAR n. 17647 del 7 novembre 2024, con la
quale l’Ufficio per il coordinamento ha convocato una riunione tecnica
sull’argomento per il giorno 20 novembre 2024;
Vista la nota prot. n. 49059 del 7 novembre 2024, acquisita, in
pari data, al prot. DAR n. 17673 e trasmessa con nota prot. DAR n.
17709 dell’8 novembre 2024, con la quale il Ministero dell’economia e
delle finanze ha chiesto di integrare il testo dell’accordo con
l’inserimento della clausola di invarianza finanziaria;
Considerato che, nel corso dell’incontro tecnico del 20 novembre
2024, è stato acquisito l’assenso tecnico delle regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo;
Vista la nota acquisita al prot. DAR n. 18727 del 22 novembre
2024 e trasmessa, in pari data, con nota prot. DAR n. 18743, con la
quale il Ministero del lavoro ha inviato il
nuovo testo dell’accordo, modificato a seguito di quanto discusso in
sede tecnica e sulla base della richiesta del Ministero
dell’economia e delle finanze;
Vista la nota prot. n. 24405 del 27 novembre 2024, acquisita, in
pari data, al prot. DAR n. 19057 e trasmessa con nota prot. DAR n.
19065 nella medesima data;
Vista la nota, acquisita al prot. DAR n. 19105 del 27 novembre
2024 e trasmessa con nota prot. DAR n. 19122 del 28 novembre 2024,
con la quale l’Ufficio legislativo ha inviato un documento di risposta alle
osservazioni formulate;
Considerato che il punto, iscritto all’ordine del giorno della
seduta del 28 novembre 2024 di questa Conferenza, è stato rinviato
per ulteriori approfondimenti;
Vista la nota prot. DAR n. 19157 del 28 novembre 2024, con la
quale l’Ufficio ha convocato una nuova riunione tecnica
sull’argomento per il giorno 11 dicembre 2024;
Vista la nota prot. DAR n. 20012 dell’11 dicembre 2024, con la
quale, all’esito del predetto incontro tecnico e delle interlocuzioni,
l’Ufficio ha chiesto di trasmettere il nuovo testo dell’accordo;
Vista la nota prot. MLPS n. 173 del 10 gennaio 2025, acquisita,
in pari data, al prot. DAR n. 386, con la quale è stata inviata una
versione aggiornata;
Vista la nota prot. DAR n. 406 del 10 gennaio 2025, con la quale
l’Ufficio ha diramato il nuovo testo dell’accordo;
Vista la nota del 28 gennaio 2025, acquisita, in pari data, al
prot. DAR n. 1529 e trasmessa con nota prot. DAR n. 1542;
Considerato che nel corso dell’incontro tecnico del 28 gennaio
2025, il Ministero ha comunicato di
non avere rilievi da formulare, mentre i Coordinamenti interregionali hanno
ritenuto non accoglibili le richieste della Provincia autonoma di Bolzano;
Vista la nota del 21 febbraio 2025, acquisita al prot. DAR n.
3234, con la quale sono stati comunicati ulteriori approfondimenti;
Vista la nota del 13 marzo 2025, prot. DAR n. 4421, con la quale
è stato chiesto un riscontro;
Considerato che, nel corso della seduta del 17 aprile 2025, le regioni e le Provincie autonome hanno espresso avviso favorevole alla stipula, condizionato all’accoglimento di una clausola di salvaguardia per la Provincia autonoma di Bolzano;
Considerato che il Viceministro ha rappresentato di accogliere la condizione;
Acquisito, quindi, l’assenso.

Sancisce accordo:

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento che,
allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato A), finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.


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