Divieto di sosta assente: parcheggio fuori strisce, ecco come.

In generale, in assenza di divieti espliciti, la sosta è permessa, purché non vengano violate altre norme sulla circolazione. L’art. 157 regola la sosta e la fermata dei veicoli, specificando che è consentito parcheggiare lungo il margine destro della carreggiata, parallelo al marciapiede, nella direzione di marcia, senza intralciare il traffico o mettere in pericolo pedoni e automobilisti.
L’assenza di strisce bianche o cartelli non implica un divieto di sosta, permettendo al conducente di allontanarsi dal veicolo senza timore di multe. Tuttavia, la sosta rimane vietata in prossimità di curve, incroci, passi carrabili, fermate di mezzi pubblici, attraversamenti pedonali o dossi, come stabilito dall’art. 158, per motivi di sicurezza.
L’assenza di segnaletica orizzontale non rende automaticamente nullo un divieto di sosta. L’art. 38 del Codice della strada chiarisce che la segnaletica può essere verticale, orizzontale, semaforica o complementare, con la competenza di installarla assegnata all’ente proprietario della strada, di solito il Comune. La segnaletica orizzontale serve per migliorare la comprensione delle norme di circolazione ma non è obbligatoria per la validità del parcheggio. Se ci sono strisce bianche in assenza di un divieto, il parcheggio è consentito; viceversa, se c’è un divieto all’inizio del marciapiede, il parcheggio non è permesso.
Inoltre, la giurisprudenza ha stabilito che non è necessario avere sia la segnaletica orizzontale che quella verticale: una sola delle due è sufficiente per indicare all’automobilista il comportarsi corretto.
Se mancano i segnali di divieto ma ci sono strisce gialle, la sosta è riservata a particolari categorie (forze dell’ordine, disabili, carico/scarico, ecc.). La presenza di linee gialle chiare e visibili è sufficiente, anche senza segnaletica verticale. Infine, le strisce blu indicano sempre un parcheggio a pagamento.