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Camper: legittimi ovunque, annullati divieti di sosta.

Durante la stagione estiva, viaggi e vacanze sono un binomio comune. Alcuni preferiscono treno o aereo per raggiungere località turistiche, mentre altri optano per la comodità dell’automobile o del camper. Riguardo agli autocaravan, una recente sentenza del Tar di Firenze stabilisce che i divieti di sosta generalizzati per questi mezzi sono illegittimi.

La sentenza ha colpito un’ordinanza del Comune di Pisa, che vietava il parcheggio per i camper in prossimità del lungomare, limitando l’accesso a zone attrezzate per la sosta. Questa decisione era stata motivata dall’ingombro dei camper negli spazi dedicati alle automobili, specialmente nel periodo estivo affollato di turisti.

La controversia legale era stata avviata da un’associazione di camperisti e il Tar ha fatto riferimento a una norma del Codice della strada, che equipara i camper agli altri veicoli, senza limitazioni al loro parcheggio. Gli autocaravan possono quindi sostare liberamente non solo negli spazi a loro riservati, ma anche nei parcheggi comuni.

È importante notare che i camperisti non sono esenti da multe. L’articolo 185 del Codice della strada stabilisce che la sosta degli autocaravan non deve superare l’ingombro del veicolo e non deve configurarsi come campeggio. Anche l’articolo 157 prevede sanzioni per chi parcheggia in modo irregolare, indipendentemente dal tipo di veicolo.

Pertanto, un camperista potrebbe essere multato se parcheggia oltre le strisce bianche o in zone destinate a soste brevi per periodi prolungati. La sentenza del TAR Firenze chiarisce che i camper hanno gli stessi diritti delle automobili in merito alla sosta, purché si rispetti la segnaletica stradale.


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