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Addio divieto di sosta: annullate multe, parcheggio libero.

Il divieto di sosta non è più multabile: è importante prestare attenzione a non commettere errori.

La situazione è comune: si cerca parcheggio in un momento di fretta e, inevitabilmente, troviamo tutto occupato. Quando nemmeno i parcheggi a pagamento sono disponibili, ci si imbatte in un divieto di sosta. Si pensa: “Lascerò l’auto solo per poco.” Ma in quel breve lasso di tempo, è possibile ricevere una multa o che qualcuno chiami i vigili.

Il punto è che non tutti i divieti di sosta sono uguali. Alcuni sono situati in zone con intenso transito, mentre altri sembrano essere stati messi per caso, con uscite rare che potrebbero essere meglio segnalate. Di recente, sono state apportate chiarificazioni e nuove regole in merito.

La validità del divieto di sosta

Si potrebbe dire che non sia più valido, ma in realtà non lo è mai stato per tutti. L’art. 157 definisce la sosta e le situazioni in cui è vietata. Il comma 2 afferma: “La sosta è l’interruzione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente.”

Lasciare l’auto ferma e allontanarsi viene considerato sosta, non solo fermata. Questo si applica a chi parcheggia in seconda fila, sui marciapiedi o davanti a garage e accessi privati, se indicati con un cartello specifico.

In molti approfittano della situazione riguardo ai cartelli. Il giudizio della Cassazione precisa: “Il divieto di sosta è valido solo se provata l’esistenza dell’ordinanza di apposizione, mentre sono irrilevanti le mere irregolarità che non incidono sulla comprensibilità del segnale.”

Ciò implica che il cartello deve essere leggibile; non importa se è leggermente usurato, purché possa essere compreso. Tuttavia, esistono casi in cui vengono posizionati cartelli senza averne diritto.

Come riconoscere un divieto di sosta non conforme e le sanzioni

La legge stabilisce che un divieto di sosta è valido solo se autorizzato da un’ordinanza comunale e installato secondo la segnaletica prevista dal Codice della Strada. Se il cartello è appeso a un cancello, scritto a mano o su supporti non regolamentari, è un segnale preoccupante.

In caso di multa, si può richiedere all’Ufficio Traffico comunale o alla Polizia Locale di fornire copia dell’ordinanza che autorizza quel segnale. Se non esiste, la sanzione risulta illegittima e può essere contestata per mezzo di ricorso. Il proprietario del cartello potrebbe ricevere una sanzione amministrativa, che varia in genere da 173 a oltre 1.000 €, in base all’art. 23 del Codice della Strada e ai regolamenti comunali. In sintesi, non è sufficiente il cartello: è necessaria una base legale per la sua validità.


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