Migranti in Albania, tensione sui richiedenti. Corti in contrasto.
Il trattenimento dei richiedenti asilo nel centro per il rimpatrio di Gjader, in Albania, continua a generare controversie. Recentemente, la Corte d’appello di Roma ha deciso di non convalidare il trattenimento di un cittadino ghanese trasferito a Gjader, il quale ha presentato domanda di protezione internazionale cambiando il suo status giuridico da irregolare in attesa di rimpatrio a richiedente asilo. Nonostante le modifiche normative del governo per permettere il trasferimento di irregolari in attesa di rimpatrio, il Protocollo Italia-Albania non copre chiaramente questo scenario. Questo ha spinto la Corte d’appello a liberare diversi stranieri trasferiti in Albania in settimane recenti. Il Viminale ha impugnato una delle decisioni e la Prima sezione penale della Cassazione ha equiparato il CPR di Gjader a quelli in Italia, stabilendo la legittimità del trattenimento di un richiedente asilo nel caso in cui si ritenga che la domanda sia stata presentata per ritardare l’espulsione. Tuttavia, la Corte d’appello, il 19 maggio, ha deciso di disattendere questa pronuncia, evidenziando problemi di costituzionalità e contrasto con la normativa europea.
Secondo la Cassazione, il Protocollo non impedisce il trattenimento a Gjader di chi presenta una domanda “strumentale”. Tuttavia, la Corte d’appello sceglie di considerare il trattenimento dei richiedenti a Gjader illegittimo, violando l’articolo 13 della Costituzione, che limita la restrizione della libertà personale ai soli casi previsti dalla legge. La mancanza di una previsione legislativa esplicita rende tale trattenimento illegittimo. Inoltre, l’equiparazione del CPR di Gjader ai centri italiani è problematica per quanto riguarda la garanzia del diritto di difesa. La Corte d’appello critica anche la sentenza della Cassazione per non aver considerato adeguatamente la normativa eurounitaria riguardo al diritto del richiedente asilo di rimanere nel territorio dello Stato membro durante l’esame della domanda.
Queste ragioni spingono la Corte d’appello a disattendere la pronuncia della Cassazione, che ha differito la decisione su casi simili a un’altra udienza. Un’altra sentenza della Corte d’appello ha invece convalidato il trattenimento di un richiedente pachistano a Gjader, seguendo il principio stabilito dalla Cassazione. Ci si chiede se ci siano divergenze all’interno della Corte d’appello romana. È possibile che si sviluppino nuove normative in fase di conversione del decreto 37/2025, nel quale il governo potrebbe cercare di introdurre una previsione esplicita per regolare l’applicabilità dell’art. 6 d.lgs. 142/2015 nei centri di rimpatrio. Rimane aperta la questione delle direttive europee e del principio secondo cui le domande di asilo debbano essere trattate nel territorio degli Stati membri, un tema che continua a essere al centro delle critiche al Protocollo Italia-Albania.