Cittadinanza, ok definitivo della Camera: legge in vigore.
Il Governo ha sottolineato l’importanza di un vincolo effettivo con l’Italia per i figli nati all’estero da cittadini italiani, pur mantenendo il principio della trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis. Questa misura mira anche a allinearsi con gli ordinamenti di altri Paesi europei e a garantire la libera circolazione nell’Unione Europea solo per coloro che conservano un legame reale con il Paese d’origine.
Acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero o apolide
Un minore straniero o apolide, discendente da genitori cittadini italiani, acquista la cittadinanza italiana se i genitori o il tutore esprimono la volontà di ottenere tale status. Dopo questa dichiarazione, il minore deve risiedere legalmente in Italia per un periodo continuativo di almeno due anni. In alternativa, la dichiarazione di volontà deve essere presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla successiva filiazione con un cittadino italiano, anche per adozione. Un minore che diviene cittadino italiano e possiede la cittadinanza di un altro Stato può rinunciare alla cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età.
Termine per la definizione di alcuni procedimenti di acquisto della cittadinanza
Il termine massimo per la definizione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza da parte del coniuge di un cittadino italiano, o per la concessione della cittadinanza con decreto del Presidente della Repubblica, è fissato in ventiquattro mesi, senza possibilità di proroga.
Requisito di residenza biennale per i figli minori di chi acquisti o riacquisti la cittadinanza
È previsto un requisito di residenza continuativa di due anni in Italia per i figli minori di genitori che ottengono o riacquistano la cittadinanza italiana, se conviventi. Nelle controversie riguardanti l’accertamento della cittadinanza, non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale. L’onere di provare l’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza ricade su chi richiede l’accertamento.
Stranieri discendenti da italiani ed ingresso per lavoro subordinato
È consentito l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote massime, per lo straniero residente all’estero, discendente di un cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di origine di significativi flussi di emigrazione italiana. La determinazione degli Stati di origine sarà stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri.