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Cittadinanza, ok del Senato al decreto con novità.

Primo via libera del Senato al decreto cittadinanza (decreto legge 36/25), approvato dal Consiglio dei ministri il 28 marzo, e in vigore dal 29. Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia la materia è disciplinata dalla legge 91/92. L’Aula del Senato ha approvato il Dl nel testo proposto dalla commissione Affari Costituzionali. I voti a favore sono stati 81, i contrari 37 e nessun astenuto. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 27 maggio, passa alla Camera.

Il decreto legge si compone di 4 articoli.

Ecco in sintesi le principali misure del provvedimento, che andrà convertito entro il 27 maggio.

Limitazione nella trasmissione della cittadinanza per nascita (jure sanguinis)

Il provvedimento introduce il principio fondamentale che la cittadinanza non si trasmette automaticamente ai nati all’estero in possesso di altra cittadinanza e si preclude il riconoscimento della stessa anche ai nati all’estero prima dell’entrata in vigore della disposizione stessa, a meno che non ricorra una delle seguenti condizioni: lo stato di cittadino italiano dell’interessato sia stato riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma della medesima data; lo stato di cittadino italiano dell’interessato sia stato accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; un genitore o adottante cittadino italiano sia nato in Italia; un genitore o adottante cittadino italiano sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio; un ascendente cittadino italiano di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini sia nato in Italia.

La tipizzazione di eccezioni alla preclusione dell’automatismo ha l’obiettivo di dare un definito contenuto giuridico a un principio, quello del legame effettivo con l’Italia. In altri termini, intento dell’intervento normativo è connettere la trasmissione automatica della cittadinanza alla sussistenza di un legame effettivo con l’Italia, sia in capo agli ascendenti cittadini sia al discendente al quale è trasmessa la cittadinanza.


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